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Gara #52

Fornitura a noleggio di due sistemi omologati per la rilevazione della velocità media, compresa l’attività di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata dell’appalto, nonché del servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada e riscossione coattiva.
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Informazioni appalto

08/03/2024
Aperta
Servizi
€ 1.588.750,00
CARUSO GIUSEPPE

Categorie merceologiche

72322 - Servizi di gestione dati
34971 - Apparecchi fotografici per il controllo della velocità

Lotti

1
B0BDDCE1D6
I69B24000010004
Qualità prezzo
Fornitura a noleggio di due sistemi omologati per la rilevazione della velocità media, nonché del servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada e riscossione coattiva dei verbali, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
FORNITURA A NOLEGGIO DI DUE SISTEMI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ MEDIA, APPROVATI AI SENSI DELL’ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA, COMPRESA L’ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TUTTE LE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI ACCESSORI
€ 1.583.750,00
€ 0,00
€ 5.000,00

Scadenze

05/04/2024 12:00
30/04/2024 12:00
03/05/2024 11:00

Allegati

bando-di-gara.pdf
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08/03/2024 18:48
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capitolato.pdf
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08/03/2024 18:48
278.50 kB
disciplinare.pdf
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08/03/2024 18:48
468.34 kB

Chiarimenti

20/03/2024 13:39
Quesito #1
Con riferimento alla procedura di gara, con la presente, al fine di ottenere i chiarimenti ovvero le modifiche/integrazioni che si ritengono necessaria da apportare alla lex specialis, siamo a rappresentare quanto segue.

La procedura in argomento, nella componente afferente i requisiti di qualificazione in capo agli operatori economici interessati alla partecipazione appare essere da un lato non aderente alle disposizioni normative e, dall’altro, particolarmente poco armonica in ordine alle modalità di dimostrazione dei requisiti in caso di partecipazione in apposito raggruppamento temporaneo di imprese.

Nello specifico:

Referenze Bancarie
All’art. 7.2 del disciplinare di gara vengono indicati i requisiti di carattere economico e finanziario che l’operatore economico candidato alla partecipazione deve possedere.
Nello specifico, alla lett. b) del citato articolo del disciplinare, viene richiesta la presentazione di nr. 2 referenze bancarie.
Al riguardo segnaliamo alla SV che il nuovo codice dei contratti pubblici ha previsto -in maniera puntuale- quali siano i requisiti di carattere economico-finanziario che le SA possono richiedere agli operatori economici nel caso di affidamento di appalti di servizi e forniture.

Nello specifico, l’art. 100, comma 11 del D.lgs. 36/2023, ha circoscritto -con specifico riguardo agli appalti di servizi e forniture- tali requisiti al solo fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, senza citare il rilascio di alcuna referenza bancaria.

Le referenze bancarie sono, ad oggi, nel vigente codice, previste, quale messo di prova, solo con riguardo agli appalti di lavori pubblici e nell’ambito del sistema di qualificazione (rif. art. 100 comma 4), ovvero:
art. 8 dell’Allegato II.12 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
art. 18 dell’Allegato II.18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
Ciò in netta differenza con quanto disposto dal previgente testo normativo il quale, all’art. 86 comma 4, rimandando all’Allegato XVII, faceva rientrare le referenza bancarie tra i mezzi di prova della capacità economica e finanziaria degli operatori economici.
Tale ratio è confermata dal successivo comma 12 dell’art. 100 dell’attuale codice dei contratti, con la quale il legislatore ribadisce che la SA richiedono “esclusivamente” i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo (rif. art. 100 – D.lgs. 36/2023).

Si chiede pertanto di adeguare la lex specialis alle nuove disposizioni normative e, conseguentemente provvedere alla revisione del requisito sopra richiamato, eliminando la richiesta di cui alla lett. b) riferita alle referenze bancarie.

Certificazioni di Qualità
Con particolare riferimento alle numerose certificazioni di qualità richieste dall’art. 7.3 – Requisiti di capacità tecnico-professionale, vale la pena evidenziare quanto segue:

per ognuna di queste si fa sempre esplicito riferimento ad un unico ambito di applicazione, ovvero: “servizi di installazione di apparecchiature elettroniche fisse e mobili per il controllo e la rilevazione di infrazioni al codice della strada e per l’attività di elaborazione dati”.
L’inciso, così come formulato, sembra essere in disarmonia con le attività oggetto di affidamento, tra le quali, oltre alla fornitura di dispositivi per la rilevazione delle infrazioni ed i servizi di gestione della sanzioni amministrative, vi è anche quella afferente la riscossione stragiudiziale e coattiva delle sanzioni non oblate nei termini di legge rispetto alla quale, tra l’altro, vi è la necessità di iscrizione all’Albo dei soggetti a ciò abilitati (art. 7.1 lett.B) del Disciplinare).

In tal senso, quindi, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, in cui vi sarà uno specifico soggetto deputato all’esecuzione delle sole attività di riscossione, certamente questi non potrà produrre che una certificazione di qualità aderente al campo di applicazione delle attività che il medesimo componente del raggruppamento ha dichiarato di svolgere.

Da quanto delineato, ne consegue la considerazione che le certificazioni di qualità richieste per la qualificazione dovranno, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, essere possedute dai soggetti che all’interno del medesimo raggruppamento svolgono le attività in affidamento che hanno dichiarato di voler eseguire.

Al riguardo si chiede di conferma che la SA terrà quindi conto di quanto disposto dalla normativa di riferimento nonché dalla consolidata giurisprudenza, con la quale viene sancito che “la mancata coincidenza terminologica tra la descrizione dei servizi contenuta nel bando di gara e quella riportata nella certificazione esibita dalla concorrente non è causa di esclusione quando il settore ufficiale di accreditamento sia comunque coerente con il contratto da affidare” (Cons.Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2839).

Ulteriore elemento di doglianza, anche in considerazione di quanto esposto al precedente punto A), riferito alla formulazione delle condizioni di dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionale di cui all’art. 7.3 lett. B) del Disciplinare di gara, risiede nella circostanza che le certificazioni di qualità dovranno essere possedute da ogni singolo componente il raggruppamento.
Tale scelta di vincolare il possesso delle certificazioni di qualità a tutti i soggetti che compongono il raggruppamento si pone in contrasto sia con l’approccio che la stessa SA ha assunto per tutti gli altri requisiti richiesti sia con la normativa di riferimento in quanto:
per tutti i requisiti di partecipazione, ad eccezione ovviamente dei requisiti generali di cui all’art. 94 e 95 del codice, di quello di cui all’art. 7.1 lett. B) del disciplinare (iscrizione Albo riscossori) nonché delle referenze bancarie (richiesta comunque da cassare per quanto esposto e richiesto al precedente punto 1), la SA ha -correttamente- disposto la dimostrazione in capo al raggruppamento nel suo complesso.
Nel caso di partecipazione di consorzi (art. 7.5 del disciplinare -penultimo capoverso) la SA ha previsto -correttamente- che i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano le capacità tecnica ed economica attraverso il computo cumulativo in capo al consorzio.
L’approccio che la SA ha assunto nei confronti di tutti gli altri requisiti su menzionati -ma che ha disatteso rispetto alle certificazioni di qualità richieste dall’art. 7.3 lett. B) del disciplinare- risulta coerente con quanto statuito dall’art. 68, comma 11 del D.lgs. 36/2023, nella quale il legislatore, recependo in pieno quanto già affermato dalla CGUE nella sentenza del 28.04.2022 (C-642/20), ha disposto che è ammessa la partecipazione alle procedure di gara ad un raggruppamento di imprese che dimostri complessivamente il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale.

Su tale aspetto vale la pena segnalare che con l’introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici vi è stato il superamento della distinzione tra RTI di tipo orizzontale e verticale di cui al comma 2 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016. Ne consegue, pertanto, anche il superamento della distinzione tra attività principali e secondarie, residuando all’art. 119 del nuovo codice la mera possibilità di individuare lavorazioni relative a categorie prevalenti e scorporabili.

Pertanto, fermo restando l’onere in capo al raggruppamento di specificare, in sede di offerta, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l’impegno di questi a realizzarle, il possesso dei requisiti di partecipazione -di carattere economico finanziario e/o tecnico professionale- ivi comprese quindi le certificazioni di qualità di cui all’art. 7.3 lett. B) del disciplinare, potrà essere dimostrato in maniera complessiva dal raggruppamento.

In conclusione, il vincolo di dimostrare il possesso delle numerose certificazioni di qualità richieste in capo a tutti i soggetti che compongono i raggruppamento, in luogo di una dimostrazione complessiva -come appunto prescritto dalle norme di riferimento- determina un’ingiustificata limitazione delle possibilità di partecipazione alla procedura di gara de qua.

Tale disposizione è fortemente lesiva del principio del favor partecipationis, limitando in misura sproporzionata la partecipazione alla gara, costituendo una ingiustificata compressione del diritto di concorrenza anche in relazione al favor per le piccole e medie imprese espressamente promosso dalla normativa europea recepita nel vigente codice degli appalti, tradendo anche la stessa ratio del ricorso allo strumento del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

La scelta appare, quindi del tutto irragionevole, sproporzionata e al di fuori delle ipotesi tassativamente previste.

Si formula pertanto istanza alla SA di adeguare i contenuti della lex specialis -con particolare riferimento alle richieste di cui all’art. 7.3 lett. B) e del connesso art. 7.5- alle statuizioni di cui all’art. 68 comma 11 del D.lgs. 36/2023, disponendo, secondo le modalità previste dall’art. 92 del codice, una rettifica con la quale venga consentita la dimostrazione dei requisiti tecnico professionali afferenti le certificazioni di qualità richieste dal raggruppamento nel suo complesso.
05/04/2024 14:43
Risposta
In riferimento a quanto indicato all'art.7.2 lett. b) del disciplinare di gara, si chiarisce che trattasi di un refuso e pertanto, per la partecipazione alla gara in questione, NON è necessaria la produzione delle referenze bancarie.

In riferimento a quanto indicato all'art. 7.3 del disciplinare, in merito al possesso delle certificazioni richieste, si chiarisce che le stesse saranno ritenute valide anche qualora l'oggetto indicato sia difforme rispetto a quello indicato nel disciplinare, purché risulti comunque compatibile con le attività oggetto di affidamento.

Relativamente a quanto disposto all'art. 7.4 e 7.5 del disciplinare, trattandosi di un refuso, si chiarisce che anche in caso di Raggruppamenti....i requisiti di capacità tecnico-professionale indicati potranno essere soddisfatti qualora siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

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